Con riferimento all'accertamento del reato di cui all'art. 187 c. strad., lo stato di alterazione psico-fisica non può essere accertato esclusivamente in via sintomatica, come invece è possibile per lo stato di ebbrezza.
Come l'espresso riferimento alla necessità di conoscenze tecniche specialistiche e di accertamento strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche, lascia chiaramente intendere ciò significa che, in mancanza di un accertamento strumentale, le prove ordinarie del reato (testimonianze, indizi relativi alla condotta di guida) sono normalmente insufficienti a raggiungere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che consente la pronuncia di una sentenza di condanna, fermo restando che sono pienamente utilizzabili e valutabili. Ma nulla esclude che, in presenza di un esame strumentale che dia la certezza della previa assunzione di sostanze stupefacenti specificatamente individuate, anche se non dello stato di alterazione al momento della guida, quelle prove ordinarie ed indiziarie siano pienamente utilizzabili per raggiungere, insieme alla prova strumentale, quel medesimo stato di certezza in riferimento all'elemento costitutivo del reato.
Uff. Indagini preliminari Rovereto, 03 marzo 2010, n. 27