Nel caso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento dei limiti per determinare lo "spaccio". Escludendo i casi in cui la destinazione (uso personale o spaccio) è inequivocabile, negli altri casi il giudice deve valutare, oltre alla quantità, anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato. Tutti elementi significativi per capire se la detenzione è per uso personale o per fini di spaccio.
Di seguito la sentenza completa.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 18 febbraio - 4 maggio 2010, n. 16834
(Presidente Agrò - Relatore Carcano)
Ritenuto
che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile dei delitti di porto e detenzione di due armi comuni da sparo, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, di detenzione al fine di spaccio di 5,688 grammi circa di eroina, suddivisa in ventisei dosi di sostanza attiva drogante nonché della contravvenzione di detenzione illegale di munizioni;
che, ad avviso della Corte di merito, le conclusioni cui è giunto il Tribunale in relazione alla detenzione della cocaina sono corrette e fondate sui parametri indicati dal quarto comma dell’art.73 legge n. 309 del 1990, per i quali va ritenuta la destinazione allo spaccio e non all’uso personale, in considerazione del grado di purezza della sostanza, nella specie oltre il 77%, della quantità anche in rapporto alle modalità di custodia della stessa, nascosta parte in un marsupio e parte nella tasca dei pantaloni e avvolta da un nastro isolante dello stesso tipo;
che, quanto alle armi, le giustificazioni addotte dall’imputato di averle rinvenute per caso nel garage del nonno, non sono tali da escludere la sua penale responsabilità;
che le modalità di detenzione della doga e delle armi esclude l’asserita intenzione di avere portato con sé l’una e le altre solo per disfarsene;
che altrettanto indiscutibile, ad avviso del giudice d’appello, la resistenza opposta ai carabinieri e lesioni cagionate, poiché, anche se frutto di una reazione dovuto allo stato di agitazione dell’imputato, la violenza opposta al momento del fermo e lesioni certificate rendono evidente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la configurazione della condotta criminosa;
che nessun elemento positivo giustifica la richiesta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti nonché ogni riduzione di pena, tenuto conto della gravità dei reati concernenti le armi e dei precedenti che, pur se non tutti recenti, sono specifici e non lievi;
che, infine, si esclude la sussistenza di elementi in base ai quali ritenere lo stato emotivo espressione di un vero e proprio squilibrio mentale e, al riguardo, non ricorrevano le condizioni per disporre una perizia psichiatrica;
che il ricorrente deduce la violazione dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità in relazione all’asserita detenzione della cocaina “per uso non esclusivamente personale”, non essendo sufficiente a tale scopo il mero superamento dei limiti massimi indicati dal ministero della salute;
che i criteri indicati dalla giurisprudenza non sono stati correttamente applicati nella concreta fattispecie, poiché la quantità e le modalità di detenzione della sostanza non rivelano alcunché per ritenere che essa fosse destinata allo spaccio;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 337 c.p. e il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, poiché la condotta cui si fa riferimento non è stata realizzata mentre i carabinieri compivano un atto del loro ufficio, ma solo successivamente;
che non vi è l’elemento soggettivo richiesto dal reato di opporsi ai pubblici ufficiali e, in realtà, come riportato negli stessi verbali redatti dai carabinieri, le lesioni sono state del tutto involontarie e dovute esclusivamente allo stato di agitazione che, per la sua intensità, richiese l’intervento della pubblica assistenza;
che, con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 582, 585 c.p. in relazione all’art. 576 n. 1 c.p.p. e il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità in relazione alla condanna per il delitto di lesioni, mancando nella sentenza del tutto le ragioni per le quali vi è stata l’affermazione responsabilità per tale reato;
che le lesioni non sono state non sono ascrivibili alla volontà dell’imputato al fine di commettere il reato di resistenza, mancando ogni rapporto strumentale e funzionale con tale ultima condotta;
che risulta evidente dagli atti del pronto soccorso e dai verbali redatti dai carabinieri che vi era stata una colluttazione per contenere la persona in stato di agitazione psichica e ciò esclude ogni strumentalità delle lesioni alla resistenza, poiché non realizzate per impedire agli organi di polizia il compimento di atti del loro ufficio;
che le lesioni per tali ragioni avrebbero dovuto essere escluse e in ogni caso derubricate in lesioni colpose, ed esclusa l’aggravante della connessioni teleologica;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Considerato
che la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni per le quali la droga acquistata e detenuta non fosse per esclusivo uso personale, non essendo a tal fine sufficiente fare riferimento al superamento della soglia prevista dalla legge n. 49 del 2006 e il grado di purezza della sostanza;
che le modalità dei fatti, come emersi nella loro immediata percezione dagli organi di polizia, non costituiscono nel caso di specie un elemento significativo e decisivo per ritenere che l’accertata detenzione non sia stata per esclusivo uso personale, poiché avrebbero dovuto essere considerate unitariamente alle condizioni in cui l’imputato - vestito solo con la biancheria e in stato di agitazione - fu colto dagli organi di polizia;
che tali ultime circostanze, pur poste in rilievo nella esposizione in fatto e oggetto di specifico motivo d’appello, non sono oggetto di valutazione e di motivazione ai fini della reale sussistenza del requisito richiesto affinché possa configurarsi il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che questa Corte si è espressa più volte nel senso che l’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, ma si limita ad indicare alcuni elementi sintomatici dai quali può trarsi la conclusione che la sostanza non era destinata ad uso esclusivamente personale; ne consegue che, ai fini dell’affermazione di responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è sufficiente il superamento dei predetti limiti ponderali, ma sarà necessario - nei casi in cui il mero dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione - che il giudice prenda in considerazione anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell’azione che possa risultare significativa della destinazione all’uso non esclusivamente personale (Sez. VI, 2 aprile 2008; dep. 4 luglio 2008, n. 27330; id. 18 settembre 2008, dep. 16 ottobre 2008, n. 38017);
che, pertanto, si impone una valutazione della condotta dell’imputato anche in considerazione complessiva della vicenda anche con riferimento alla reazione dell’imputato al momento del suo fermo che non appare alla luce degli elementi descritti essere riconducibile a opporre resistenza o in ogni caso violenza allo scopo di impedire alcunché;
che la condotta di P. V., in base alla stessa descrizione contenuta sentenza impugnata, appare riconducibile a uno stato euforico e, in ogni caso, di patologica reazione collegata all’uso smodato di stupefacenti, tale da determinare una radicale incertezza circa la configurazione dei predetti reati sotto il profilo materiale e soggettivo;
che su tali elementi i giudici di merito non hanno reso alcuna motivazione sulle ragion per le quali non hanno avuto alcuna importanza ai fini della ricostruzione dei fatti e della valutazione giuridica degli stessi;
che, invece, quanto alla violazione della disciplina sulle armi la decisione impugnata va confermata poiché l’accertata detenzione illegale di esse - se, per le modalità dell’azione, può dare un significato ancor più dubbio per la configurabilità della detenzione di droga al fine di spaccio, dei delitti di resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale aggravato dal nesso teleologico - è tale da integrare i reati oggetto dell’ipotesi d’accusa;
che, pertanto, il Collegio ritiene di annullare la sentenza impugnata limitatamente ai reati di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, di resistenza e di lesioni per un nuovo giudizio che tenga conto di tutti gli elementi rappresentati dalla difesa con i motivi d’appello ai fini della ricostruzione della vicenda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio, di resistenza e di lesioni e rinvia per un nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.



