La fotocopia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi non si configura come reato previsto e punito dall'art. 489 del codice penale (uso di atto falso).
Con Sentenza n. 22578/2010, questo è quello che ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione specificando che quando la copia esposta è in bianco è nero, quindi si evince chiaramente la sua natura di fotocopia, non si può parlare di uso di atto falso anche se il suo uso è stato fatto da parte di un soggetto non legittimato (non disabile).
In precendenza la Corte di Appello aveva emesso sentenza di condanna per uso di atto falso. Ricorrendo in Cassazione l'imputato aveva chiaramente evidenziato la natura "fotocopia" del permesso.
La suprema Corte, dando ragione all'imputato, ha fatto anche notare che una riproduzione in bianco e nero non può di certo simulare l'originale dato che si dimostra palesemente come una copia fotostatica e, per questo, viene a mancare il cosiddetto dolo generico che caratterizza il reato.



